La normativa di riferimento
Il codice identificativo regionale delle strutture ricettive è introdotto nella legge n.58 del 28 giugno 2019, il cosiddetto “Decreto Crescita 2019”, al comma 4 dell’articolo 13 quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive):
“Al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi [...], presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «Codice Identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza”.
Per quanto riguarda le modalità di esposizione del Codice Identificativo, il comma 7 dell’articolo cita testualmente:
“I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il Codice Identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione”.
Sostanzialmente, quando viene commercializzato, ma anche pubblicizzato o promosso un immobile turistico scatta l’obbligo di indicare il Codice.
Attualmente, solo in alcune regioni è previsto l’obbligo, per l’host, di dotarsi del Codice Identificativo, e dei portali telematici di esporlo nelle comunicazioni di promozione dell’immobile. Per maggiori informazioni, ti consigliamo di consultare la normativa regionale corrispondente alla località del tuo o dei tuoi immobili.